- 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
- 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Chi può usufruirne?
Tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Intervento ammesso
Sostituzione di serramenti già esistenti. Sono ricompresi anche eventuali scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro).
La sostituzione deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite definito dalla legge (tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010).
Per maggiori informazioni si vedano:
Enea- Ministero per lo svilupo economico
Agenzia delle entrate- Guida 2013